Cassazione penale Sez. III sentenza n. 37132 del 8 ottobre 2024

ECLI:IT:CASS:2024:37132PEN

Massima

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Il mancato deposito della procura speciale e della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione al giudizio di appello, costituisce causa di inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dalla riforma Cartabia, il quale prevede che, nel caso di imputato nei cui confronti si sia proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore, deve essere depositato, a pena di inammissibilità, specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Tale requisito formale deve essere rispettato anche quando l'imputato abbia già avuto modo di dichiarare o eleggere domicilio in precedenza per l'intero procedimento a suo carico, in quanto la nuova disciplina mira a semplificare il lavoro delle cancellerie e a diminuire le probabilità che il giudizio di impugnazione si svolga nei confronti di soggetti non effettivamente a conoscenza della data di udienza. Tuttavia, qualora risulti che gli atti richiesti siano stati comunque depositati, ancorché non menzionati nell'ordinanza impugnata, si impone l'annullamento senza rinvio della stessa, con trasmissione degli atti al giudice di appello per il prosieguo del procedimento.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta da:

Dott. ANDREAZZA Gastone -Presidente

Dott. VERGINE Cinzia - Relatrice

Dott. GAI Emanuela - Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere

Dott. AMOROSO Cristina - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Is.Ah., nato in Egitto il (omissis);
avverso l'ordinanza n. 1/2024 di inammissibilità dell'appello emessa dalla Corte di Appello dì Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere ((omissis));
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa ((omissis)), che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza n. 1/2024 del 16 gennaio 2024 la Cort…

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