Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 12456 del 27 marzo 2024

ECLI:IT:CASS:2024:12456PEN

Massima

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L'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. prevede, a pena di inammissibilità dell'appello, che unitamente all'atto di impugnazione sia depositato il mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto che dispone il giudizio, al fine di garantire la valida notificazione del decreto di citazione, evitare lungaggini derivanti dall'eventuale rinnovazione a tutela dell'effettiva conoscenza della data di celebrazione del giudizio d'impugnazione, oltre che selezionare in entrata le impugnazioni, caducando quelle che non siano espressione di una scelta ponderata e rinnovata, in limine impugnationis. Tale disciplina, introdotta dalla c.d. "Riforma Cartabia", si applica anche alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate in data successiva all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2022, e si giustifica per la diversa posizione processuale dell'imputato presente rispetto a quello assente, per il quale è necessario lo specifico mandato a impugnare posteriore alla pronuncia, al fine di garantire che l'impugnazione sia espressione del suo personale interesse e non si traduca in una sorta di automatismo difensivo. La mancata osservanza di tali requisiti comporta l'inammissibilità dell'appello, non risultando peraltro alcuna richiesta di restituzione nel termine per l'appello fatta al giudice dell'impugnazione dall'imputato giudicato in assenza, ex art. 175, comma 2.1., cod. proc. pen., a fronte di problemi di salute.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta da:

Dott. DOVERE Salvatore - Presidente

Dott. CALAFIORE Daniela - Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro - Consigliere

Dott. CENCI Daniele - Consigliere

Dott. ANTEZZA Fabio - Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Gu.Va. nato a T il (Omissis)
avverso l'ordinanza del 16-10-2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
lette le conclusioni del PG, PAOLA MASTROBERARDINO, nel senso dell'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Bologna, ex artt. 591 e 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Gu.Va. avverso la sentenza di primo grado, emessa all'esito di procedime…

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