Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Palermo sentenza breve n. 2051 del 2022

ECLI:IT:TARPA:2022:2051SENB

Massima

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Il giudice amministrativo, nell'esaminare una controversia relativa all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per l'esercizio abusivo dell'attività di autoscuola ai sensi dell'art. 123, comma 11-bis, del Codice della Strada, nonché alla revoca dei relativi attestati di idoneità professionale disposta ai sensi del successivo comma 9-bis, deve dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto tali provvedimenti, essendo espressione di attività vincolata dell'amministrazione e non di discrezionalità, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, competente ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. n. 689/1981 (oggi artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 150/2011). Ciò in quanto le controversie aventi ad oggetto le sanzioni amministrative per infrazioni delle norme del codice della strada debbono essere ricondotte alla giurisdizione del giudice ordinario e, in quell'ambito, alla competenza funzionale del giudice di pace, ai sensi degli artt. 204, 204-bis e 205 del D.Lgs. n. 285/1992. Pertanto, il provvedimento di revoca degli attestati di idoneità professionale, derivando direttamente dall'accertamento della violazione e dall'irrogazione della prescritta sanzione pecuniaria, con riferimento al codice della strada, senza che residui discrezionalità alcuna in capo all'autorità emanante circa la sua adozione, costituisce un accessorio della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 11-bis del suddetto art. 123, e non un mezzo accordato all'Ente pubblico per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al medesimo art. 123, con la conseguenza che l'atto deve essere conosciuto dal giudice ordinario, competente ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 23, della L. 24 novembre 1981, n. 689 [oggi, artt. 6 e 7, D. Lgs. n. 150/2011].

Sentenza completa

Pubblicato il 23/06/2022

N. 02051/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00903/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 903 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

((omissis)), in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Infrastrutture Mobilità e Trasporti, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rap…

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