Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna - Bologna sentenza n. 658 del 2014

ECLI:IT:TARBO:2014:658SENT

Massima

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Il Questore, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 100 del T.U.L.P.S., può disporre la sospensione dell'autorizzazione all'intrattenimento danzante di un locale pubblico qualora accerti il superamento della capienza massima consentita, in quanto tale situazione di sovraffollamento pone di per sé a rischio la sicurezza degli avventori e l'ordine pubblico, indipendentemente dalla concreta verificazione di disordini o eventi dannosi. La misura cautelare, volta a prevenire il reiterarsi di simili irregolarità, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento né la sussistenza di gravi e imminenti pericoli, essendo sufficiente l'accertamento di una situazione di fatto idonea a compromettere la pubblica incolumità. L'esercizio di tale potere rientra nelle competenze statali in materia di ordine e sicurezza pubblica, non essendo stato trasferito ai Comuni a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione. La determinazione del Questore, adottata nell'ambito della sua discrezionalità amministrativa, non risulta manifestamente irragionevole o sproporzionata, atteso il rilievo che il superamento della capienza massima autorizzata pone di per sé a rischio la sicurezza degli avventori.

Sentenza completa

N. 00198/2010
REG.RIC.

N. 00658/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00198/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la ((omissis))

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 198 del 2010 proposto da N.2 S.r.l., in persona del legale rappresentante ((omissis)), difesa e rappresentata dall’avv. ((omissis)) e dall’avv. ((omissis)), e presso gli stessi elettivamente domiciliata in Bologna, Galleria Marconi n. 2;

contro

la Questura di Bologna, in persona del Questore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria
ex lege
;

per l'annullamento

del provvedimento del Questore di Bologna n. 6/10 del 1° marzo 2010, con cui è stata disposta la sospensione per giorni sette dell’autorizzazione relativa all’intrattenimento danzante presso la …

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