Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 11340 del 25 novembre 1985

ECLI:IT:CASS:1985:11340PEN

Massima

Massima ufficiale
L'istituto della sospensione condizionale della pena ha, come suo indefettibile presupposto, l'emissione di una pronuncia (sentenza o decreto penale) di condanna, ed è finalizzato alla successiva, eventuale, estinzione del reato. Con la sentenza prevista dall'art. 77 legge 24 novembre 1981 n. 689 (applicazione di sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato) viene emessa non già una pronuncia di condanna, ma, al contrario, una dichiarazione di immediata estinzione del reato. Pertanto, l'applicazione di tale sanzione sostitutiva, preventivamente richiesta ed "accettata" (a differenza dalla sostituzione di pena detentiva breve operata dal giudice "ex officio") è incompatibile con la sospensione condizionale.

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