Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4661 del 24 ottobre 1995
ECLI:IT:CASS:1995:4661PEN
Massima
Massima ufficiale
Il termine di dieci giorni entro il quale il Tribunale della liberta` e` tenuto ad emettere la decisione sull`istanza di riesame, pena la perdita di efficacia dell`ordinanza che applica la misura coercitiva, decorre dalla ricezione di tutti gli atti presentati a suo tempo dal pubblico ministero al G.I.P. ai sensi dell`art. 291, comma primo, cod. proc. pen., e di quelli in connessione essenziale con essi, anche quando, per ovviare alla mancanza di alcuni atti, il tribunale ne faccia richiesta con provvedimento interlocutorio di rinvio in esito all`udienza fissata per la trattazione del riesame. da vedere:
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