Tribunale Amministrativo Regionale Veneto - Venezia sentenza n. 2609 del 2009

ECLI:IT:TARVEN:2009:2609SENT

Massima

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Il provvedimento amministrativo impugnato, una volta ritirato dall'Amministrazione, determina l'improcedibilità del ricorso per cessata materia del contendere, con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente al rimborso delle spese di giudizio in favore del ricorrente, in applicazione del principio di soccombenza virtuale. Il Tribunale Amministrativo Regionale, in tali casi, è tenuto a dichiarare l'improcedibilità del ricorso e a disporre il rimborso delle spese di causa a carico dell'Amministrazione, in quanto il ritiro del provvedimento impugnato determina il venir meno dell'interesse del ricorrente alla decisione nel merito. Tale principio trova applicazione ogni qualvolta l'Amministrazione, nel corso del giudizio, decida di ritirare o revocare l'atto oggetto di impugnazione, privando così il ricorrente della possibilità di ottenere una pronuncia nel merito. In tali ipotesi, il Tribunale Amministrativo Regionale deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso e condannare l'Amministrazione al rimborso delle spese di giudizio, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, in quanto il ritiro dell'atto impugnato determina il venir meno dell'interesse del ricorrente alla decisione nel merito. Tale principio si fonda sull'esigenza di tutelare il ricorrente che, pur avendo proposto un ricorso legittimo, si vede privato della possibilità di ottenere una pronuncia nel merito a causa del comportamento dell'Amministrazione, la quale ha ritirato l'atto impugnato. Il Tribunale Amministrativo Regionale, pertanto, è tenuto a dichiarare l'improcedibilità del ricorso e a condannare l'Amministrazione al rimborso delle spese di giudizio, al fine di assicurare una tutela effettiva al ricorrente e di sanzionare il comportamento dell'Amministrazione che, ritirando l'atto impugnato, ha privato il ricorrente della possibilità di ottenere una pronuncia nel merito.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 44 del 1998, proposto da:

Gi. Ca., rappresentato e difeso dagli avv. Al. Bi., Do. Go., con domicilio eletto presso Al. Bi. in Ve., Piazzale Ro., (...);

contro
Ministero delle Finanze - Ro. - (Ro.), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Ve., domiciliata per legge in Ve., Sa. Ma., (...);

Direzione Compartimentale Dogane II. Ve. - (Ve.);

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento AGP/4/32120 con cui la Circoscrizione doganale di Ve. ha contestato al ricorrente un debito di Lire 737.697.970 in solido con altri soggetti;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Finanze - Ro. - (Ro.);
Viste le memorie difensive;
V…

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