Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3235 del 29 aprile 1988

ECLI:IT:CASS:1988:3235CIV

Massima

Massima ufficiale
Con riguardo a reato contravvenzionale punito con l`ammenda, e poi "depenalizzato" (nella specie, in materia forestale), la notifica del verbale di contestazione dell`infrazione, con invito a versare la somma all`epoca necessaria per l`oblazione, non e` equiparabile, per effetto della sopravvenienza di detta depenalizzazione, all`ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione pecuniaria amministrativa, e, pertanto, non e` impugnabile con l`opposizione prevista avverso tale provvedimento.   da vedere:

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