Cassazione civile Sez. Trib. sentenza n. 3421 del 8 marzo 2001

ECLI:IT:CASS:2001:3421CIV

Massima

Massima ufficiale
L'art. 654 cod. proc. pen., che stabilisce l'efficacia vincolante del giudicato penale nel giudizio civile ed amministrativo nei confronti di coloro che abbiano partecipato al processo penale, opera anche per i reati previsti da leggi speciali in base all'art. 207 disp. att. ed aveva, quindi, portata modificativa dell'art. 12 del d.l. 10 luglio 1982, n. 429 (conv. in legge 7 agosto 1982, n. 516) - espressamente abrogato dall'art. 25, lett. d), del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - che regolava l'autorità del giudicato penale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Tale efficacia, però, è espressamente sottoposta alla duplice condizione che nel giudizio civile o amministrativo (e anche in quello tributario) la soluzione dipenda dagli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudicato penale e che la legge civile non ponga limitazione alla prova "della posizione soggettiva controversa".

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