Tribunale civile Milano sentenza n. 2894 del 11 aprile 2023
Massima
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Il Tribunale, nell'esaminare la responsabilità del convenuto S.P. per l'aggressione subita dall'attore P.B., afferma che la condotta violenta e dolosa di S.P. è provata dalla sentenza penale di patteggiamento e dalla documentazione prodotta, e pertanto lo ritiene responsabile del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore.
Quanto alla responsabilità del Comune di Milano, il Tribunale esclude che vi siano profili di colpa o negligenza ascrivibili all'ente pubblico, in quanto questo aveva adottato una disciplina regolamentare per autorizzare le esibizioni degli artisti di strada, prevedendo anche la presenza costante della Polizia Locale per il controllo delle attività. Inoltre, il Tribunale ritiene che il nesso di causalità tra l'eventuale condotta negligente del Comune e il danno subito dall'attore non sia ravvisabile, in quanto il pregiudizio è derivato da una lite estemporanea tra passanti, evento imprevedibile ed incontrollabile da parte dell'ente locale.
In relazione alla quantificazione del danno risarcibile, il Tribunale liquida in favore dell'attore la somma complessiva di euro 16.695,25, oltre interessi, sulla base delle risultanze della CTU medico-legale e dell'applicazione dei criteri risarcitori elaborati dalla giurisprudenza per il danno biologico e il danno da sofferenza soggettiva.
Infine, il Tribunale esclude l'operatività del principio della compensatio lucri cum damno, ritenendo che l'indennizzo percepito dall'attore in forza della polizza infortuni stipulata con la compagnia assicuratrice non debba essere scomputato dal risarcimento dovuto dal convenuto S.P. Ciò in quanto la polizza in questione, per come strutturata dalle parti con la previsione della rinuncia dell'assicuratore alla rivalsa, persegue una finalità previdenziale e non meramente indennitaria, essendo volta a garantire all'assicurato una provvidenza economica in caso di eventi invalidanti, a prescindere dall'an e dal quantum del danno effettivamente subito.
Pertanto, il Tribunale condanna il convenuto S.P. al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 16.695,25, oltre interessi, e pone le spese di CTU a suo carico, mentre condanna l'attore a rifondere le spese processuali sostenute dal Comune di Milano.
Sentenza completa
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO DECIMA CIVILE RG n.4337/2020 Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4337/2020 promossa da: P.B. (C.F. (omissis)), rappresentato e difeso dall'avvocato P.B. ILARIA, nonché dall'avvocato (...) ((omissis)) (...) 20121 MILANO; ATTORE contro S.P. (C.F. (omissis)), CONTUMACE COMUNE DI MILANO (C.F. (omissis)), rappresentato e difeso dall'avvocato (...) CONVENUTI CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni in data 20.9.2022, le parti concludevano come da verbale di causa. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato P.B. conveniva in giudizio S.P. e il Comune di Milano per chiederne la condanna in solido al risarcimento di tut…
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