Tribunale civile Milano sentenza n. 2894 del 11 aprile 2023

Massima

Generata da Simpliciter
Il Tribunale, nell'esaminare la responsabilità del convenuto S.P. per l'aggressione subita dall'attore P.B., afferma che la condotta violenta e dolosa di S.P. è provata dalla sentenza penale di patteggiamento e dalla documentazione prodotta, e pertanto lo ritiene responsabile del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore. Quanto alla responsabilità del Comune di Milano, il Tribunale esclude che vi siano profili di colpa o negligenza ascrivibili all'ente pubblico, in quanto questo aveva adottato una disciplina regolamentare per autorizzare le esibizioni degli artisti di strada, prevedendo anche la presenza costante della Polizia Locale per il controllo delle attività. Inoltre, il Tribunale ritiene che il nesso di causalità tra l'eventuale condotta negligente del Comune e il danno subito dall'attore non sia ravvisabile, in quanto il pregiudizio è derivato da una lite estemporanea tra passanti, evento imprevedibile ed incontrollabile da parte dell'ente locale. In relazione alla quantificazione del danno risarcibile, il Tribunale liquida in favore dell'attore la somma complessiva di euro 16.695,25, oltre interessi, sulla base delle risultanze della CTU medico-legale e dell'applicazione dei criteri risarcitori elaborati dalla giurisprudenza per il danno biologico e il danno da sofferenza soggettiva. Infine, il Tribunale esclude l'operatività del principio della compensatio lucri cum damno, ritenendo che l'indennizzo percepito dall'attore in forza della polizza infortuni stipulata con la compagnia assicuratrice non debba essere scomputato dal risarcimento dovuto dal convenuto S.P. Ciò in quanto la polizza in questione, per come strutturata dalle parti con la previsione della rinuncia dell'assicuratore alla rivalsa, persegue una finalità previdenziale e non meramente indennitaria, essendo volta a garantire all'assicurato una provvidenza economica in caso di eventi invalidanti, a prescindere dall'an e dal quantum del danno effettivamente subito. Pertanto, il Tribunale condanna il convenuto S.P. al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 16.695,25, oltre interessi, e pone le spese di CTU a suo carico, mentre condanna l'attore a rifondere le spese processuali sostenute dal Comune di Milano.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
RG n.4337/2020
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4337/2020 promossa da:
P.B. (C.F. (omissis)), rappresentato e difeso dall'avvocato P.B. ILARIA, nonché dall'avvocato (...) ((omissis)) (...) 20121 MILANO;
ATTORE
contro
S.P. (C.F. (omissis)), CONTUMACE
COMUNE DI MILANO (C.F. (omissis)), rappresentato e difeso dall'avvocato (...)
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni in data 20.9.2022, le parti concludevano come da verbale di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato P.B. conveniva in giudizio S.P. e il Comune di Milano per chiederne la condanna in solido al risarcimento di tut…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.