Cassazione penale Sez. V sentenza n. 16815 del 7 maggio 2002

ECLI:IT:CASS:2002:16815PEN

Massima

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Il riconoscimento delle fattezze degli imputati e l'identificazione del veicolo utilizzato per la commissione del reato, desunti dalle dichiarazioni testimoniali, costituiscono elementi di prova la cui valutazione è riservata ai giudici di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, salvo vizi logici o manifesta illogicità. La qualificazione giuridica del fatto come furto aggravato dalla destrezza, anziché come truffa, è corretta laddove l'impossessamento della res sia avvenuto non per effetto di un consenso viziato della vittima, ma per l'approfittamento di una situazione di confusione appositamente creata al fine di eludere la vigilanza del proprietario. La determinazione della pena, adeguatamente motivata con riferimento alla reale gravità del fatto, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, salvo vizi logici o manifesta illogicità. L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata a titolo di contributo unificato.

Sentenza completa

RITENUTO
-che gli imputati ricorrono avverso sentenza confermativa della condanna di entrambi a mesi 4 di reclusione e L. 200.000 di multa per furto aggravato dalla destrezza (sottrazione di banconote durante un'operazione di cambio strumentalmente richiesta alla commessa di una farmacia);
-che il primo motivo, con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di giudizio di colpevolezza, si traduce nella pretesa di una rivalutazione delle prove esaminate dai giudici di merito (con particolare riguardo al peso probatorio delle dichiarazioni testimoniali in punto di riconoscimento delle fattezze degli imputati e di identificazione della vettura usata dopo il furto con quella a bordo della quale gli imputati furono fermati per un controllo pochi minuti prima del furto) e, quindi di un nuovo giudizio sul fatto, notoriamente sottratto, come ogni altro giudizio di tal natura, al sindacato di legittimità della Cassazione;
-che il secondo motivo, con cu…

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