Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 24088 del 25 novembre 2015

ECLI:IT:CASS:2015:24088CIV

Massima

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Il giudice di merito, nel regime anteriore alla riforma del 2005, può compensare integralmente le spese processuali quando la motivazione della decisione di merito contenga considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare tale statuizione, come nel caso di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, di oggettive difficoltà di accertamento in fatto tali da incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, di palese sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali. La scelta di compensare le spese è riservata al prudente, ma comunque motivato, apprezzamento del giudice di merito, la cui statuizione può essere censurata in sede di legittimità solo quando le ragioni poste a suo fondamento siano illogiche o contraddittorie, tali da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale. Nel giudizio di cassazione, in mancanza dell'allegazione, secondo il principio di autosufficienza, dell'avvenuto assolvimento dell'onere di autocertificazione del requisito reddituale previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. per l'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali e assistenziali, deve ritenersi non adempiuto tale onere e, quindi, non risultante il requisito reddituale al quale la norma riconnette l'esonero.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro - Presidente

Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere

Dott. FERNANDES Giulio - Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia - Consigliere

Dott. MANCINO Rossana - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 5963-2013 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (E…

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