Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3330 del 27 novembre 1990

ECLI:IT:CASS:1990:3330PEN

Massima

Massima ufficiale
I casi di incompatibilità, astensione e ricusazione - in quanto pongono eccezioni alla generale capacità del giudice ed alle norme dell'ordinamento giudiziario relative alla formazione degli organi giudicanti - sono tassativamente previsti dalla legge. La partecipazione di un magistrato alla composizione del tribunale cosiddetto della libertà, che ha respinto l'istanza di scarcerazione dello imputato per carenza di sufficienti indizi di colpevolezza, anzitutto non rientra fra i casi di incompatibilità a comporre il collegio del tribunale chiamato a giudicare l'imputato nel merito, previsti dalla legge ed, inoltre, non comporta la partecipazione alla formulazione di un giudizio terminativo di una fase del procedimento ed avente forma e contenuto di sentenza, come previsto dall'art. 61 comma primo cod. proc. PEN..

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