Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Brescia sentenza breve n. 1933 del 2012

ECLI:IT:TARBS:2012:1933SENB

Massima

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Il gestore di un circolo privato, anche se rivolto ai soli associati, è tenuto al rispetto delle norme in materia di sicurezza e incolumità pubblica previste per i luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento, in particolare all'acquisizione del parere preventivo della Commissione provinciale di vigilanza, qualora l'attività di fatto svolta abbia caratteristiche tali da far ritenere puramente fittizia la qualificazione come "circolo privato". Ciò in quanto la normativa derogatoria prevista per i circoli privati non può trovare applicazione laddove l'attività concretamente esercitata assuma le caratteristiche di un pubblico esercizio, aperto indiscriminatamente al pubblico, a prescindere dalla formale qualificazione giuridica. Il gestore di un circolo privato, pertanto, è tenuto a garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica dei partecipanti all'attività di intrattenimento e spettacolo, anche qualora essa sia riservata ai soli associati, attraverso il rispetto delle prescrizioni di legge, tra cui l'acquisizione del parere preventivo della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ove il numero di partecipanti superi la soglia prevista dalla normativa. Tale obbligo di sicurezza grava sul gestore a prescindere dalla natura giuridica dell'attività, essendo rivolto a "chiunque" apra o tenga aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza aver osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela dell'incolumità pubblica. Pertanto, il Comune è legittimato ad adottare provvedimenti volti a garantire il rispetto di tali prescrizioni, quali diffide, comunicazioni di avvio di procedimento di sospensione dell'attività e richieste di acquisizione di pareri preventivi, anche nei confronti di circoli privati, qualora l'attività concretamente svolta assuma le caratteristiche di un pubblico esercizio.

Sentenza completa

N. 01144/2012
REG.RIC.

N. 01933/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01144/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1144 del 2012, proposto da:
Associazione Circolo della Musica, rappresentata e difesa dagli avv.ti ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto in Brescia presso la Segreteria del T.A.R., via ((omissis)), 3;

contro

Comune di Orio al Serio, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Brescia, via Romanino,16;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. n. 3070/x/10 del 28 marzo 2012, di diffida a non consentire l’accesso alla struttura del circolo ad un numero superiore a …

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