Cassazione penale Sez. V sentenza n. 57562 del 27 dicembre 2017

ECLI:IT:CASS:2017:57562PEN

Massima

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La falsificazione di un assegno bancario recante la clausola di non trasferibilità non integra il reato di falso in titolo di credito di cui all'art. 491 c.p., in quanto la circolabilità del titolo è elemento essenziale per la configurabilità di tale fattispecie. Infatti, la ragione della più rigorosa tutela accordata dall'art. 491 c.p. ai titoli di credito al portatore o trasmissibili per girata non risiede nella loro natura giuridica o nella loro attitudine alla circolazione illimitata, bensì nel maggior pericolo di falsificazione insito nel regime di circolazione proprio del titolo al portatore o trasmissibile per girata rispetto al regime di circolazione dei titoli nominativi. Pertanto, la falsificazione di un assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità, che ne esclude la trasmissibilità per girata, non può essere sussunta nella fattispecie di cui all'art. 491 c.p., ma al più in quella di cui all'art. 485 c.p., ormai depenalizzata. Tale principio si applica a tutti gli assegni bancari o postali di importo superiore a 1.000 euro, in quanto ai sensi del d.lgs. n. 231/2007 devono recare la clausola di non trasferibilità e possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo A. - Presidente

Dott. CATENA Rossella - Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea - rel. Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe - Consigliere

Dott. AMATORE Roberto - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 20/05/2016 della CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FILIPPI PAOLA.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 20 maggio 2016 la Corte d'Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ritenuta la depenalizzazione del reato di cui al c…

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