Tribunale Amministrativo Regionale Calabria - Catanzaro sentenza n. 1469 del 2017

ECLI:IT:TARCZ:2017:1469SENT

Massima

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Il potere di repressione degli abusi edilizi costituisce un'attività amministrativa doverosa e vincolata, per la cui adozione non è necessario l'invio della comunicazione di avvio del procedimento. L'ordine di demolizione di opere abusive è sufficientemente motivato con il mero accertamento dell'abuso, senza necessità di una particolare motivazione in ordine all'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso stesso, che è in re ipsa, consistendo nel ripristino dell'assetto urbanistico violato. Il proprietario del fondo, ancorché estraneo all'illecito, deve essere ritenuto responsabile dei manufatti eseguiti su di esso, in quanto le sanzioni amministrative e l'ingiunzione a demolire mirano, prima ancora che ad irrogare una sanzione afflittiva, ad eliminare una situazione obiettivamente antigiuridica; il proprietario, infatti, in virtù del diritto dominicale, si trova in una relazione giuridica qualificata con l'immobile oggetto dell'abuso e, in tale veste, può attivarsi per eseguire la prescrizione ripristinatoria, fatti salvi i rapporti interni con il responsabile dell'abuso in ordine all'eventuale risarcimento dei danni e al rimborso delle spese sostenute. Qualora le opere abusive insistano su zona paesaggisticamente vincolata, la prevalenza dell'interesse pubblico sull'interesse privato deve considerarsi in re ipsa, atteso il rilievo costituzionale del paesaggio, ex art. 9 comma 2 Cost., che assurge a principio fondamentale, con conseguente primazia su gli altri interessi, pubblici e privati, del pari considerati dalla Costituzione, ma non annoverati fra i principi fondamentali. L'intervento edilizio che amplia in maniera significativa la superficie calpestabile dell'immobile e crea un'ulteriore superficie calpestabile ed autonomi spazi, rientra nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera c) del comma primo dell'art 10 D.P.R. 380/2001, dal momento che determina una modifica della superficie utile e pertanto necessita del permesso di costruire. La disciplina delineata dall'art. 34 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la quale si riferisce agli interventi eseguiti in difformità dal titolo abilitativo, non è applicabile nel caso di opere realizzate in totale assenza di titolo edilizio. La sentenza penale di assoluzione non può avere alcuna rilevanza nell'odierno giudizio amministrativo, attesa l'autonomia dei profili penali e amministrativi.

Sentenza completa

Pubblicato il 25/09/2017

N. 01469/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01328/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1328 del 2015, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. ((omissis)) in Catanzaro, ((omissis)), 3;

contro

Comune di Tropea, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. ((omissis)) in Catanzaro, via Crispi, 166;

per l'annullamento

dell'ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Tropea in data 3 settembre 2009, n. 195, avente ad oggetto “l'immediata demolizione e messa in pristino delle…

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