Cassazione penale Sez. V sentenza n. 11487 del 17 agosto 1990

ECLI:IT:CASS:1990:11487PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 34 del 1987 il giudizio sulla sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dei benefici previsti dal precedente art. 2 viene effettuato nella fase esecutiva soltanto nel caso che le sentenze di condanna siano divenute definitive prima dell'entrata in vigore di detta legge, mentre se il procedimento sia ancora pendente, il giudizio va fatto nell'ambito della cognizione (art. 2 ultimo comma) ed anche in sede di legittimità (art. 2 ultima parte), ai sensi dell'art. 538, comma terzo, cod. proc. PEN.. (nella specie il giudice di merito aveva rinviato alla fase esecutiva l'applicazione dei benefici di cui alla menzionata legge sulla dissociazione, sul rilievo che non vi erano elementi sufficienti per una decisione sul punto; la cassazione, nell'affermare il principio di cui in massima, ha provveduto direttamente all'applicazione del beneficio della diminuzione della pena, ai sensi dell'art. 538, comma terzo, cod. proc. PEN.).

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