Tribunale regionale di Giustizia Amministrativa Trentino Alto Adige - Bolzano sentenza n. 266 del 2014

ECLI:IT:TRGABZ:2014:266SENT

Massima

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Il rilascio di una concessione edilizia a terzi, in assenza di una specifica comunicazione o notifica ai potenziali soggetti interessati, comporta che il termine di impugnazione di 60 giorni decorra dalla "piena conoscenza" dell'atto, intesa come percezione dell'esistenza del provvedimento e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l'attualità dell'interesse ad agire contro di esso. Tale piena conoscenza può essere acquisita anche aliunde, in un momento antecedente al completamento strutturale dell'opera, purché sussistano una serie di circostanze, indizi e riscontri idonei a confortare la suddetta conoscenza. L'onere di dimostrare la tardività del ricorso e quindi la pregressa piena conoscenza degli elementi essenziali dell'atto incombe su chi eccepisce la tardività. Quanto all'inizio dei lavori, l'art. 72, comma 2, della legge provinciale n. 13/1997 prevede che il termine per l'inizio non possa essere superiore ad un anno. L'inizio dei lavori idoneo ad impedire la decadenza del titolo edilizio sussiste quando le opere intraprese siano tali da evidenziare l'effettiva volontà di realizzare l'opera, non essendo sufficiente il semplice sbancamento del terreno e la predisposizione degli strumenti e materiali da costruzione. L'onere di dimostrare il mancato inizio dei lavori nel termine fissato incombe sul ricorrente. In merito al termine finale dei lavori, l'art. 72 della legge provinciale n. 13/1997 prevede che tale termine possa essere prorogato con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione, ovvero in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. Le proroghe concesse dall'amministrazione sulla base di tali presupposti devono ritenersi conformi alle previsioni di legge.

Sentenza completa

N. 00358/2013
REG.RIC.

N. 00266/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00358/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 358 del 2013, proposto da:
((omissis)), rappresentata e difesa dagli avv.ti Reinhart Volgger e ((omissis)), con domicilio eletto presso il loro studio, in Bolzano, via Carducci, n. 8;

contro

Comune di Bolzano, in persona del Sindaco pt, rappresentato e difeso dagli avv.ti ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso l’Avvocatura del Comune, in Bolzano, vicolo Gumer, n. 7;

nei confronti di

Ramhütt Srl, in persona del legale rappresentante pt, con sede in Milano, via V. Hugo, n. 4 (sede principale);
Ramhütt Srl, in persona del legale rappresenta…

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