Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari sentenza n. 4313 del 2010

ECLI:IT:TARBA:2010:4313SENT

Massima

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Il proprietario del fondo su cui sono stati abbandonati rifiuti è responsabile in solido con il soggetto che ha commesso l'illecito, ma solo ove gli sia imputabile un comportamento doloso o colposo. Tuttavia, in presenza di una specifica disposizione normativa che pone in capo all'ente proprietario della strada l'obbligo incondizionato di manutenzione, gestione e pulizia delle pertinenze stradali, tale obbligo sussiste indipendentemente dall'accertamento di una responsabilità soggettiva del proprietario per l'abbandono dei rifiuti. Il proprietario del fondo su cui sono stati abbandonati rifiuti è responsabile in solido con il soggetto che ha commesso l'illecito, ma solo ove gli sia imputabile un comportamento doloso o colposo. Tuttavia, in presenza di una specifica disposizione normativa che pone in capo all'ente proprietario della strada l'obbligo incondizionato di manutenzione, gestione e pulizia delle pertinenze stradali, tale obbligo sussiste indipendentemente dall'accertamento di una responsabilità soggettiva del proprietario per l'abbandono dei rifiuti. L'ente proprietario della strada è quindi tenuto a provvedere alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati sulle pertinenze stradali, a prescindere dalla dimostrazione di una sua responsabilità per l'illecito, in applicazione della norma che gli attribuisce l'obbligo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale. Tale obbligo incondizionato di manutenzione e pulizia delle pertinenze stradali prevale sulla regola generale che subordina la responsabilità del proprietario del fondo all'accertamento di un suo comportamento doloso o colposo in relazione all'abbandono dei rifiuti.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
SEZIONE SECONDA
HA PRONUNCIATO LA PRESENTE
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1917 del 2001, proposto da:
Ente Nazionale per le Strade (Anas), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato ((omissis))ri, domiciliato per legge in Bari;
contro
Sindaco del Comune di Andria; Comune di Andria, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Gi. ((omissis)). e Gi. ((omissis))., con domicilio eletto in Bari presso l’avv. A.Ba.;
per l'annullamento
dell’ordinanza sindacale n. 406/2001, notificata l’8.10.2001, con la quale si è intimata all’A.N.A.S., sotto comminatoria di esecuzione di ufficio, la bonifica delle aree limitrofe alla S.S. n. 98 al km. 27,500 ed al km. 27,400;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Andria, in persona del Si…

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