Cassazione penale Sez. I sentenza n. 31036 del 6 novembre 2020

ECLI:IT:CASS:2020:31036PEN

Massima

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Il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere revocato dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 168 c.p., comma 1, n. 1, quando il condannato commette un nuovo reato o non adempie agli obblighi imposti dalla sospensione, accertati in sede di esecuzione. La revoca della sospensione condizionale non comporta una duplice punizione per il medesimo fatto, in quanto essa rappresenta una conseguenza della mancata osservanza delle prescrizioni imposte per la concessione del beneficio, che determina la caducazione della originaria pronuncia di sospensione e la conseguente esecuzione della pena. Il giudice dell'esecuzione, nel procedimento di revoca, deve verificare la sussistenza dei presupposti di legge, motivando adeguatamente la propria decisione, senza che sia necessario un nuovo accertamento della responsabilità penale, già definitivamente stabilita con la sentenza di condanna. La revoca della sospensione condizionale, pertanto, non integra una violazione del principio del ne bis in idem, in quanto non si tratta di una nuova sanzione, ma della rimozione di un beneficio concesso in precedenza, a seguito dell'inadempimento degli obblighi imposti al condannato per la sua concessione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASA Filippo - Presidente

Dott. MANCUSO ((omissis)) - Consigliere

Dott. LIUNI Teresa - Consigliere

Dott. TALERICO Palma - rel. Consigliere

Dott. ALIFFI Francesco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 20/09/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. TALERICO Palma;
lette le conclusioni del P.G. Dott. MIGNOLO Olga, che ha chiesto l'inammissibilita' del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 20 settembre 2019, la Corte di appello de…

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