Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2216 del 18 marzo 1983
ECLI:IT:CASS:1983:2216PEN
Massima
Massima ufficiale
In tema di declaratoria di determinate cause di non punibilità, l'art. 152 primo comma cod. proc. pen., che stabilisce per il giudice l'obbligo di pronunciarla in ogni stato e grado del procedimento, trova applicazione fino a quando la sentenza non sia divenuta irrevocabile a norma dell'art. 576 stesso codice; pertanto, quando l'impugnazione è inammissibile per una causa sopravvenuta alla sua proposizione, quale la mancata presentazione dei motivi, il giudice dell'impugnazione è legittimato ad emettere la declaratoria, poiché la sentenza non è ancora divenuta irrevocabile. (Fattispecie in tema di amnistia).
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