Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3998 del 29 gennaio 1996

ECLI:IT:CASS:1996:3998PEN

Massima

Massima ufficiale
La disposizione di cui all`art. 274, secondo comma, cod. pen. mil. di pace - in base alla quale, in deroga a quanto previsto dal primo comma, per i reati di mancanza alla chiamata, allontanamento illecito e diserzione la competenza territoriale appartiene, nei casi di arresto, consegna o volontaria costituzione, al tribunale militare del luogo in cui si e` verificato taluno degli eventi predetti - si applica qualunque sia stata la causa dell`arresto, e, pertanto, anche quando la restrizione della liberta` del militare sia avvenuta per reati diversi da quelli indicati nella disposizione medesima.     da vedere: Sen 29/03/1995 1317 sez 1 Pen

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