Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza breve n. 3710 del 2012

ECLI:IT:TARNA:2012:3710SENB

Massima

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L'ordine di demolizione di opere edilizie abusive può essere legittimamente rivolto non solo a chi le ha materialmente realizzate, ma anche a chi ne abbia la disponibilità materiale al momento dell'adozione del provvedimento, indipendentemente dall'elemento soggettivo della responsabilità. Ciò in quanto l'ordine di demolizione ha natura ripristinatoria, finalizzata a eliminare le conseguenze della violazione edilizia attraverso la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, e non ha natura sanzionatoria. Pertanto, il destinatario dell'ordine di demolizione è individuato in colui che, al momento dell'adozione del provvedimento, abbia la disponibilità materiale dell'opera abusiva, a prescindere dalla circostanza che l'abbia concretamente realizzata. Tuttavia, l'ordine di demolizione deve essere preceduto dalla previa diffida all'interessato, al fine di consentirgli di eliminare spontaneamente l'abuso contestatogli e di evitare così l'esecuzione d'ufficio da parte del Comune. L'omissione di tale adempimento, pur essendo un vizio formale, non determina l'illegittimità dell'ordine di demolizione qualora l'interessato abbia comunque avuto la possibilità di rimuovere l'abuso. Inoltre, l'ordine di demolizione non richiede una specifica motivazione in ordine alla valutazione delle ragioni di interesse pubblico alla demolizione, essendo sufficiente l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera, in quanto l'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso edilizio è in re ipsa. Infine, la realizzazione di una veranda sul balcone, con conseguente incremento di superficie utile e mutamento di destinazione d'uso, deve essere qualificata come ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, e pertanto richiede il previo rilascio del permesso di costruire, in mancanza del quale è legittimo l'ordine di demolizione. Diversamente, gli interventi di demolizione e costruzione di tramezzi interni, rientrando nella manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001, sono assoggettati a mera comunicazione e non possono essere oggetto di ordine di demolizione.

Sentenza completa

N. 03165/2012
REG.RIC.

N. 03710/2012 REG.PROV.COLL.

N. 03165/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3165 del 2012, proposto da:
Tina Barbara Luongo, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcellina De Pasquale, con domicilio eletto presso Elio Del Luongo in Napoli, piazza Cavour,122;

contro

Comune di Sant'Arcangelo Trimonte in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Itro, con domicilio eletto presso Antonio Castiello in Napoli, piazza Bovio n.8 (Palazzo Ras);

per l'annullamento

dell’ordinanza n. 9 del 10 aprile 2012 ex art. 35 d.p.r. n. 380/2001 di ripristino opere abusive eseguite presso alloggio ex IACP al …

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