Cassazione penale Sez. V sentenza n. 36956 del 11 ottobre 2021

ECLI:IT:CASS:2021:36956PEN

Massima

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La modifica della qualificazione giuridica del fatto in senso favorevole all'imputato, operata nella sentenza di condanna pronunciata all'esito del giudizio di primo o secondo grado, non incide retroattivamente e, pertanto, non determina riduzione del termine di durata massima della custodia cautelare relativo alla fase conclusasi con una delle suddette pronunce. I termini di custodia cautelare per la fase di primo grado vanno commisurati in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contenuta nel provvedimento che dispone il giudizio, mentre il contenuto del dispositivo della sentenza di primo grado rileva solo ai fini della commisurazione della custodia cautelare per quel che attiene alla fase successiva, ma non opera retroattivamente sui termini di custodia della fase processuale cui si riferisce. Il computo dei termini di custodia cautelare è regolato dall'articolo 303 c.p.p. che lo disciplina in relazione a quattro distinte fasi (indagini preliminari, giudizio di primo grado, giudizio di appello e fase successiva sino alla sentenza irrevocabile), con la conseguenza che nelle due prime fasi il termine massimo va determinato, in base al combinato disposto degli articoli 278 e 303 c.p.p., con riferimento esclusivo alla pena stabilita dalla legge per il reato per il quale si procede, senza considerare, perché successive, le statuizioni contenute nella sentenza di condanna, che eventualmente incidono sulla contestazione nel senso di escluderla o qualificarla diversamente. Pertanto, la modifica della qualificazione giuridica del fatto in senso favorevole all'imputato, operata nella sentenza di condanna pronunciata all'esito del giudizio di primo o secondo grado, non incide retroattivamente e, pertanto, non determina riduzione del termine di durata massima della custodia cautelare relativo alla fase conclusasi con una delle suddette pronunce.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano - Presidente

Dott. SCARLINI ((omissis)) - Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde - rel. Consigliere

Dott. FRANCOLINI Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 03/03/2021 del TRIBUNALE DEL RIESAME di PALERMO;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. BRANCACCIO MATILDE;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dr. FILIPPI PAOLA, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del Riesame di Palermo, decidendo ai sensi dell'articolo 310 c.p.p., ha confermato l'ordinanza della Corte d'Appello di Palermo con cui e' stata …

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