Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 22327 del 23 maggio 2023

ECLI:IT:CASS:2023:22327PEN

Massima

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La partecipazione all'associazione di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 416-bis c.p., si configura quando il soggetto interagisce organicamente e sistematicamente con gli altri associati, quale elemento della struttura organizzativa del sodalizio criminoso, contribuendo in modo stabile e continuativo alla vita e al rafforzamento della compagine mafiosa, anche attraverso il compimento di condotte costituenti autonome fattispecie delittuose. La prova della partecipazione può desumersi da una pluralità di elementi indiziari, quali i frequenti contatti con i vertici e gli altri affiliati, la presenza costante in luoghi di riunione del clan, il ruolo di intermediario e organizzatore di incontri tra i componenti dell'associazione, la custodia di somme di denaro di pertinenza del sodalizio, l'intestazione fittizia di beni riconducibili ai capi mafiosi. Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, comma 4, c.p., non è necessaria l'esatta individuazione delle armi, essendo sufficiente l'accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, desumibile da elementi concreti come fatti di sangue commessi dal gruppo criminale o dal contenuto di intercettazioni. Tale aggravante è configurabile a carico di ogni partecipe che, pur non avendone effettiva consapevolezza, ignori per colpa il possesso di armi da parte degli associati, purché tale detenzione sia desumibile da indicatori concreti. La condotta di intestazione fittizia di beni, di cui all'art. 512-bis c.p., integra il reato quando sia finalizzata a schermare il dominus effettivo dai possibili provvedimenti ablatori, anche in assenza di un investimento di capitali propri da parte dell'intestatario apparente. Integra altresì il reato di gioco clandestino, di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 4, la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che svolge attività di intermediazione per conto di allibratore straniero senza il preventivo rilascio della licenza prevista dal R.D. n. 773 del 1931, art. 88, o senza la dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RICCIARELLI Massimo - Presidente

Dott. COSTANZO Angelo - Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere

Dott. GALLUCCI Enrico - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. (OMISSIS), nato a (OMISSIS):
2. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
3. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 20/07/2021;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dr. ((omissis));
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dr. ((omissis)), che ha chiesto che i ricorsi vengano rigettati;
sentiti i difensori degli impu…

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