Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6638 del 7 giugno 1995

ECLI:IT:CASS:1995:6638PEN

Massima

Massima ufficiale
Per la configurazione del reato di incendio di cui all'art. 423 c.p. è necessario che il soggetto agente abbia voluto cagionare l'incendio; mentre, quando il pericolo dell'incendio o addirittura l'incendio si siano verificate come conseguenza non voluta dell'azione sono configurabili rispettivamente il reato di cui all'art. 424, comma primo, c.p. (danneggiamento seguito da incendio) o l'ipotesi aggravata dello stesso reato prevista dal secondo comma del citato articolo. Pertanto, quello che distingue le ipotesi criminose previste dagli artt. 423 e 424 c.p. non è tanto l'entità delle conseguenze che si sono verificate, bensì l'elemento soggettivo del reato; nel senso che, nel reato previsto dall'art. 423 c.p., l'agente vuole cagionare l'incendio, mentre, in quello previsto dall'art. 424 c.p., il pericolo dell'incendio, o addirittura l'incendio, si verificano come conseguenza non voluta dell'azione commessa.

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