Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1706 del 2 marzo 1981

ECLI:IT:CASS:1981:1706PEN

Massima

Massima ufficiale
Il reato di interesse privato in atti di ufficio è un reato di pericolo previsto a salvaguardia della funzione e del prestigio della pubblica amministrazione e prescinde dal verificarsi o meno di un danno per la stessa pubblica amministrazione o di un profitto del pubblico ufficiale. La ragione della incriminazione, infatti, non risiede nel risultato che consegue all'ingerenza del pubblico ufficiale nell'atto di ufficio ma nel fatto della ingerenza stessa, che è dannosa del prestigio della pubblica amministrazione perché generatrice di sospetti nei cittadini e che pertanto lascia sussistere il reato anche quando l'interesse pubblico coincida con quello privato.

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