Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1933 del 2 marzo 1984

ECLI:IT:CASS:1984:1933PEN

Massima

Massima ufficiale
L'art.. 6 della legge 8 agosto 1977 n.. 534, pur avendo, nel sostituire il capoverso dell'art.. 185 cod. proc. pen., modificato radicalmente il regime sanzionatorio dei casi di nullità di ordine generale previsto dalla prima parte, ha lasciato invariata la normativa sulle nullità che riguardano la capacità e la costituzione del giudice o la iniziativa del P.M. ovvero che derivano dall'omessa citazione dell'imputato o dalla assistenza del difensore al dibattimento. Ne consegue che il giudizio di secondo grado celebratosi nella assenza legittima dell'imputato deve ritenersi nullo per omessa costituzione del regolare rapporto processuale. (Fattispecie in tema di notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello presso un domicilio, mai eletto dall'imputato).

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