Cassazione penale Sez. V sentenza n. 34066 del 9 settembre 2024

ECLI:IT:CASS:2024:34066PEN

Massima

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Il diritto di cronaca giornalistica, quale espressione del fondamentale diritto di manifestazione del pensiero, può legittimare la pubblicazione di notizie anche lesive della reputazione altrui, purché siano rispettati i limiti della continenza formale e della verità sostanziale dei fatti riportati. Tuttavia, tale scriminante non opera in modo assoluto, dovendo essere bilanciata con il diritto alla reputazione della persona offesa, sicché il giudice è tenuto a verificare, caso per caso, se la diffusione della notizia, ancorché veritiera, sia giustificata dall'interesse pubblico all'informazione e proporzionata allo scopo. In particolare, ove la notizia contenga riferimenti a condanne per reati aggravati dal metodo mafioso, il giornalista è tenuto a precisare con chiarezza che tali aggravanti sono state riconosciute solo per alcune posizioni e non in modo generalizzato, al fine di evitare il rischio di indebite associazioni. Pertanto, il mancato confronto del giudice di appello con le deduzioni difensive volte a dimostrare la correttezza dell'informazione resa integra un vizio di motivazione che comporta l'annullamento della sentenza. Diversamente, la mera finalità di esercitare il diritto di manifestazione del pensiero non è di per sé sufficiente a integrare la circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale, dovendo tale valutazione essere autonoma e distinta dalla verifica della scriminante del diritto di cronaca.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta da:

Dott. SABEONE Gerardo - Presidente

Dott. SESSA Renata - Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo - Relatore

Dott. CAVALLONE Luciano - Consigliere

Dott. MUSCARELLA Anna Maria Gloria - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
Ca.Ma. nato a M il (omissis)
Ca.Mr. nato a U il (omissis)
avverso la sentenza del 04/10/2023 della Corte Appello di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Caputo
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Maria Francesca Loy, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla sospensione condizionale della pena e alla provvisionale disposta a favore della parte civile e l'inammissibilità ne…

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