Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1419 del 11 febbraio 1985

ECLI:IT:CASS:1985:1419PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di diffamazione a mezzo della stampa, la causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen. si configura solo se i fatti divulgati siano veri o seriamente accertati, e se, inoltre, l'interesse pubblico all'informazione sia appagato in termini di adeguatezza. Nondimeno, come non inducono il superamento del limite della verità piccole inesattezze, che incidono su semplici modalità del fatto narrato senza modificarne la struttura essenziale, così anche l'altro requisito va inteso in senso relativo, potendo nei singoli casi risultare adeguati anche coloriture e toni aspri o polemici.

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