Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2386 del 11 marzo 1995

ECLI:IT:CASS:1995:2386PEN

Massima

Massima ufficiale
Ai fini del riconoscimento dell`attenuante di cui all`art. 62 n. 1 cod.  pen., i particolari motivi morali e sociali sono solo quelli che traggono origine da valori avvertiti dalla prevalente coscienza collettiva che non si identificano con quelli radicati nel ristretto ambiente di alcuni strati sociali in particolari aree geografiche.    da vedere: Sen 11/11/1989 15492 sez 1 Pen

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