Cassazione penale Sez. V sentenza n. 887 del 23 maggio 1992

ECLI:IT:CASS:1992:887PEN

Massima

Massima ufficiale
Nessuna norma processuale attribuisce alla persona offesa che non sia costituita parte civile il diritto di impugnazione. Ne consegue che il ricorso per cassazione presentato da tale soggetto avverso una sentenza va dichiarato inammissibile perché proposto da persona non avente diritto (art. 568, comma terzo, cod. proc. PEN.). (Conf. Sez. V, n. 373, 3 marzo 1992).

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