Tribunale Amministrativo Regionale Veneto - Venezia sentenza n. 663 del 2018

ECLI:IT:TARVEN:2018:663SENT

Massima

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Il proprietario di un immobile è responsabile per gli abusi edilizi realizzati sul fondo, salvo che non dimostri la propria estraneità all'abuso. L'ordine di demolizione di opere abusive è pertanto legittimamente notificato al proprietario catastale dell'area, il quale, fino a prova contraria, è quanto meno corresponsabile dell'abuso. L'attività amministrativa di repressione degli illeciti edilizi non è soggetta a termini di decadenza o prescrizione, né rileva l'affidamento maturato dal trasgressore al mantenimento di opere abusive per effetto del decorso del tempo. Le disposizioni della legge n. 241 del 1990 in tema di avviso di inizio del procedimento non sono applicabili nel caso di procedimento sanzionatorio che consegue all'accertamento di abusi edilizi, per la cui repressione sono normativamente previsti provvedimenti tipici in stretta corrispondenza con le varie tipologie abusive anche esse normativamente individuate, alla cui applicazione l'amministrazione comunale resta vincolata, non essendo ad essa rimesso alcun margine per l'effettuazione di valutazioni a carattere discrezionale in ordine alla scelta tra l'una e l'altra sanzione tra quelle tassativamente previste. L'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive prevista dall'art. 7 della legge n. 47 del 1985 è un atto vincolato, privo di discrezionalità, in quanto espressione della doverosa attività di controllo e repressione degli abusi edilizi. Pertanto, l'amministrazione non può effettuare valutazioni comparatistiche di interessi, né considerare le opere realizzate come "pertinenze fondiarie" non necessitanti di alcun titolo autorizzatorio, qualora le stesse non siano accessorie ad alcun'altra costruzione e non risultino conformi alle prescrizioni dello strumento urbanistico operante nel territorio. La qualificazione di un'opera come "nuova costruzione" soggetta a permesso di costruire, piuttosto che come "recinzione" o "pertinenza" non necessitante di titolo edilizio, dipende non solo dalla sua astratta funzione, ma anche dall'impatto che essa produce sul territorio, dovendo essere considerati come interventi di nuova costruzione quelli che comportino una trasformazione del territorio non precaria.

Sentenza completa

Pubblicato il 21/06/2018

N. 00663/2018 REG.PROV.COLL.

N. 02063/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2063 del 2001, proposto da
((omissis)) e ((omissis)), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio ((omissis)) in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;

contro

Comune di Verona, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio ((omissis)) in Verona, Avv. Civica - piazza Bra', n. 1;

per l'annullamento

delle ordinanze 19/6/2001 n. 861 e n. 865 …

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