Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2734 del 7 marzo 2000

ECLI:IT:CASS:2000:2734PEN

Massima

Massima ufficiale
In materia di oblazione l'estinzione del reato si verifica automaticamente con il versamento della somma fissata dal giudice, ed a questi non resta altro che dichiarare con sentenza la causa di estinzione del reato ormai già realizzatasi al momento del versamento. Conseguentemente dopo il versamento non è più possibile una revoca dell'ordinanza di ammissione all'oblazione. Secondo la disciplina di cui all'art. 141 att. c.p.p. non è più previsto il deposito della somma contestualmente alla presentazione della domanda di oblazione, ma è il giudice che, una volta accolta la domanda, deve determinare la somma da versare dandone avviso all'interessato. Infatti in base al criterio cronologico richiamato dall'art. 15 prel. c.c. si è determinata l'abrogazione della norma di cui all'art. 162 bis c.p. per incompatibilità con la norma posteriore di cui al citato art. 141 att. c.p.p.

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