Cassazione penale Sez. V sentenza n. 14883 del 20 aprile 2021

ECLI:IT:CASS:2021:14883PEN

Massima

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Il giudice di merito, nel valutare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha il compito di indicare le ragioni plausibili a sostegno del rigetto o dell'accoglimento della relativa richiesta dell'imputato, attraverso un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'articolo 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della decisione. A tal fine, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'articolo 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare sufficiente. La ragione fondante della concessione delle circostanze attenuanti generiche ruota intorno all'esigenza di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile. Tuttavia, il giudice di merito può legittimamente negare il beneficio delle circostanze attenuanti generiche qualora ritenga prevalenti, sulla base di una motivazione adeguata, gli elementi relativi alla gravità del fatto di reato commesso e alla capacità a delinquere dell'imputato, desunti da indicatori quali la reiterazione delle condotte illecite, l'entità delle distrazioni, la situazione di generale inattendibilità della contabilità societaria, nonché i precedenti penali che disegnano il profilo personale dell'imputato in termini di indubbia attitudine criminale. Inoltre, il giudice di legittimità è tenuto a rilevare d'ufficio l'illegalità della pena accessoria inflitta sulla base di un dettato normativo dichiarato incostituzionale, anche in caso di inammissibilità del ricorso, al fine di ricondurre la pena alla sua misura legale, spettando al giudice di merito la valutazione dei parametri fattuali ai quali ancorare la determinazione della misura della sanzione accessoria, commisurandola ai criteri indicati dall'articolo 133 c.p.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano - Presidente

Dott. SCARLINI Enrico V.S. - Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde - rel. Consigliere

Dott. FRANCOLINI Giovanni - Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 02/10/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale LUIGI GIORDANO che ha chiesto l'inammissibilita' del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d'Appello di Firenze, quale giudice del rinvio a seguito dell'annullam…

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