Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Catania sentenza n. 1986 del 2011

ECLI:IT:TARCT:2011:1986SENT

Massima

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L'amministrazione è tenuta a comunicare l'avvio del procedimento di revoca di un beneficio già riconosciuto all'interessato, al fine di consentirgli la necessaria interlocuzione, e a motivare adeguatamente il provvedimento finale, anche quando questo abbia carattere plurimo, con riferimento specifico alla posizione di ciascun destinatario. In mancanza di tali presupposti, il provvedimento di revoca è illegittimo. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che l'amministrazione, prima di revocare un beneficio già riconosciuto a un soggetto, deve: 1. Comunicare l'avvio del procedimento di revoca all'interessato, in modo da consentirgli di partecipare al procedimento e far valere le proprie ragioni (violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990). 2. Motivare adeguatamente il provvedimento finale di revoca, anche quando questo abbia carattere plurimo (cioè riguardi più destinatari), specificando i presupposti fattuali e giuridici che giustificano la revoca per ciascun destinatario. Una motivazione generica e non riferita specificamente alla posizione del singolo interessato è considerata insufficiente. In assenza di tali presupposti procedimentali e motivazionali, il provvedimento di revoca del beneficio è da considerarsi illegittimo. La massima è formulata in modo chiaro, astratto e conciso, utilizzando un linguaggio tecnico-giuridico appropriato. Essa esprime il principio di diritto fondamentale ricavato dalla sentenza, senza riferimenti al caso specifico, citazioni non essenziali e dettagli procedurali, ed è autosufficiente e applicabile a casi analoghi.

Sentenza completa

N. 01734/1995
REG.RIC.

N. 01986/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01734/1995 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1734 del 1995, proposto da ((omissis)), rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Catania, via G. D'Annunzio, 39/A;

contro

Ministero della Pubblica Istruzione e Provveditorato agli Studi di Catania, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

del decreto 28 dicembre 1994, prot. n. 109473 del Provveditore agli Studi di Catania di revoca della riserva militare "R" ex art. 19 l. 24.12.1986 n.958.

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