Cassazione penale Sez. V ordinanza n. 8631 del 5 marzo 2012

ECLI:IT:CASS:2012:8631PEN

Massima

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Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso esclusivamente a favore del condannato avverso una sentenza definitiva di condanna, e non può essere proposto contro le decisioni della Corte di Cassazione in materia di misure cautelari personali, in quanto tali provvedimenti incidentali non rientrano nell'ambito di applicazione di tale rimedio eccezionale. Pertanto, il ricorso proposto dal soggetto sottoposto a misura cautelare personale, che contesta l'ordinanza della Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibile il suo precedente ricorso avverso il provvedimento di custodia cautelare in carcere, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende. Il principio di diritto affermato è che il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è un rimedio eccezionale esperibile esclusivamente dal condannato avverso la sentenza definitiva di condanna, e non può essere utilizzato per impugnare le decisioni della Corte di Cassazione in materia di misure cautelari personali, in quanto tali provvedimenti incidentali non rientrano nell'ambito di applicazione di tale rimedio.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. OLDI Paolo - Presidente

Dott. BEVERE Antonio - Consigliere

Dott. PALLA Stefano - rel. Consigliere

Dott. FUMO Maurizio - Consigliere

Dott. BRUNO ((omissis)) - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 8415/2011 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, del 21/06/2011;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

sentite le conclusioni del PG Dott. Fraticelli, di inammissibilita' del ricorso.

FATTO E DIRITTO

(OMISSIS) censura la sentenza emessa dalla 1 Sezione penale di questa Corte in data 21.6.11 con la quale e' stato dichiarato inammissibile il…

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