Cassazione penale Sez. III sentenza n. 455 del 2 marzo 1996

ECLI:IT:CASS:1996:455PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di tenuta delle scritture contabili, l'art. 7 ter D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1994, n. 489, non ha incluso la disposizione di cui all'art. 7, comma quarto ter tra quelle per le quali si è prevista la espressa deroga al principio della ultrattività vigente in materia di violazioni finanziarie. (Nella fattispecie, relativa a condanna per il reato di cui all'art. 1, comma secondo, legge n. 516 del 1982, avendo l'imputato omesso di annotare nelle scritture contabili corrispettivi ricevuti nell'esercizio di impresa commerciale tra l' 1 e il 15 gennaio 1993, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale si deduceva che il giudice del merito erroneamente non aveva tenuto conto dell'innovazione apportata con il comma quarto ter dell'art. 7 D.L. n. 357 del 1994, essendo nella concreta fattispecie, i dati registrati su supporti magnetici ed essendosi provveduto alla loro stampa all'atto della richiesta avanzata al momento dell'accertamento dagli uffici della polizia tributaria che eseguirono l'accesso).

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