Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 3575 del 8 febbraio 2024

ECLI:IT:CASS:2024:3575CIV

Massima

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L'associazione non riconosciuta è regolata, quanto all'ordinamento interno ed all'amministrazione, anzitutto dagli accordi degli associati, lo statuto e l'atto costitutivo, espressione di autonomia negoziale, e, in difetto di disciplina negoziale, dalle norme sulle associazioni riconosciute, ritenute applicabili, salvo per quelle disposizioni che presuppongono il riconoscimento dell'ente. L'assemblea riveste un ruolo decisivo nell'ambito associativo, essendo l'organo deliberante formato da tutti i membri o associati, la cui convocazione e partecipazione è necessaria per l'adozione di valide delibere, anche in assenza di una specifica previsione statutaria. L'esclusione di un associato può essere deliberata solo per gravi motivi, previsti in modo sufficientemente specifico nello statuto, con facoltà per il medesimo di ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione, in mancanza di una diversa disciplina statutaria. La mera disattivazione dell'account di accesso alla piattaforma operativa dell'associazione, da parte di un soggetto terzo, non integra di per sé un provvedimento di esclusione, con la conseguenza che il rapporto associativo non si interrompe e l'associato conserva il diritto di partecipare alle attività e alle deliberazioni del sodalizio. Pertanto, la delibera assembleare adottata in assenza della convocazione e partecipazione di tutti gli aventi diritto al voto è affetta da nullità. L'accettazione, per facta concludentia, delle modifiche statutarie o regolamentari da parte degli associati non può essere desunta dalla mera inerzia o dalla partecipazione alle votazioni on-line successive alla pubblicazione delle stesse, essendo necessaria una condotta inequivocamente rivelativa del proposito di non contrastare gli effetti delle modifiche, incompatibile con la volontà di avvalersi del diritto di impugnarle.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Presidente

Dott. MELONI Marina - Consigliere

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere - Rel.

Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10701/2023 R.G. proposto da:
MOVIMENTO 5 STELLE, elettivamente domiciliato in ROMA (...), presso lo studio dell'avvocato NE. GI. (Omissis) che lo rappresenta e difende
- ricorrente -
Contro
Be.Br., Le.Er., Ca.An., Pa.Iv., Ma.Al., elettivamente domiciliati in ROMA (...), presso lo studio dell'avvocato BO.' LO. (Omissis) che li rappresenta e difende,
- controricorrenti -
avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1483/2023 depositata il 28/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consigli…

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