Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7812 del 16 giugno 1999

ECLI:IT:CASS:1999:7812PEN

Massima

Massima ufficiale
La legge n. 645 del 1952 in tema di riorganizzazione del disciolto partito fascista, e quella n. 205 del 1993, recante norme in materia di discriminazione razziale, presentano, almeno per quanto concerne il divieto di svolgimento di attività "lato sensu" razzista, una oggettività giuridica sostanzialmente coincidente. Peraltro, poiché l'art. 1 della legge n. 205 del 1993, nella parte in cui ha sostituito l'art. 3 della legge n. 654 del 1975, stabilisce che le relative disposizioni si applicano soltanto se il fatto non costituisce più grave reato, le disposizioni stesse assumono carattere sussidiario rispetto alle previsioni dettate dalla legge n. 645 del 1952. Ne consegue che, se si ritiene di non poter riconoscere attraverso la propaganda razzista la ricostituzione del disciolto partito fascista, la propaganda può acquistare rilevanza sul piano penale solo come forma di incitamento, punibile ai sensi della legge n. 205 del 1993.

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