Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1315 del 8 febbraio 1985

ECLI:IT:CASS:1985:1315PEN

Massima

Massima ufficiale
Nel caso di delitto tentato l'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. può essere concessa solo quando le modalità del fatto criminoso siano tali da fornire la certezza che, in caso di realizzazione dell'evento, ne sarebbe derivato un danno di speciale tenuità.

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