Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2792 del 9 giugno 1989

ECLI:IT:CASS:1989:2792CIV

Massima

Massima ufficiale
Per i reati contravvenzionali, che siano stati depenalizzati dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 come le infrazioni alla disciplina forestale di cui al r.d. 30 dicembre 1923 n. 3267, l'applicazione retroattiva delle disposizioni di detta legge del 1981 non si estende alle regole poste dall'art. 14 in tema di notificazione della violazione, qualora ai sensi dell'art. 41 primo comma della legge medesima, la notificazione sia gia` stata effettuata in conformita` di quanto previsto dalla precedente normativa (art. 36 del citato r.d. del 1923).

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