Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Brescia sentenza n. 731 del 2017

ECLI:IT:TARBS:2017:731SENT

Massima

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Il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità non preclude all'amministrazione comunale la possibilità di contestare successivamente la presenza di difformità rispetto al titolo edilizio originario, né costituisce rinuncia implicita all'esigere il pagamento dell'oblazione per la sanatoria edilizia. Infatti, il certificato di abitabilità o agibilità svolge la diversa funzione di garantire che l'edificio sia idoneo all'utilizzo per le destinazioni ammissibili, verificando il rispetto delle prescrizioni del titolo edilizio, senza che ciò comporti l'impossibilità di reprimere gli abusi edilizi eventualmente accertati in seguito. Pertanto, la sanatoria di una difformità edilizia, consistente nella traslazione verso l'alto dell'intero edificio a causa del mancato rispetto dell'altezza originaria del piano interrato, deve essere soggetta al pagamento dell'oblazione calcolata sull'intera superficie lorda dell'immobile, in quanto la violazione delle prescrizioni sull'altezza si estende all'intero fabbricato, essendo i piani diversi da quello interrato impostati a una quota diversa che deve essere regolarizzata. Ciò in quanto, se la disciplina sulle altezze lo consente, la sanatoria deve avvenire attraverso l'unico meccanismo normativamente previsto, quello disciplinato dall'art. 36 del D.P.R. 380/2001, con un'oblazione pari al contributo di costruzione in misura doppia, la cui determinazione deve riguardare tutte le difformità riscontrate per garantire la completa regolarizzazione dell'edificio.

Sentenza completa

Pubblicato il 05/06/2017

N. 00731/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00479/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 479 del 2014, proposto da:
MAURIZIO DONEDA, TIZIANA DONEDA, GIUSEPPA BREVIARIO, rappresentati e difesi dagli avv. Claudio Zanetti ed Enrico Codignola, con domicilio eletto presso il secondo in Brescia, via Romanino 16;

contro

COMUNE DI VAL BREMBILLA, non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

- del permesso di costruire in sanatoria n. 559 del 20 febbraio 2014, nella parte in cui quantifica in € 49.271,99 l’oblazione ex art. 36 comma 2 del DPR 6 giugno 2001 n. 380;

- con condanna del Comune alla restituzione della somma versata in eccedenza;<…

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