Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari sentenza n. 1991 del 2012

ECLI:IT:TARBA:2012:1991SENT

Massima

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Il Comune è tenuto a concludere espressamente il procedimento amministrativo relativo a un'istanza edilizia, entro il termine di legge, esaminando e valutando compiutamente la documentazione prodotta dal richiedente, senza aggravare indebitamente il procedimento. Il silenzio serbato dall'Amministrazione comunale sull'istanza, in violazione dell'obbligo di provvedere, è illegittimo e comporta l'ordine di provvedere entro un termine perentorio, senza necessità di nomina di un commissario ad acta, atteso che, in caso di ulteriore inerzia, si produrranno gli effetti del silenzio-assenso previsti dalla legge. Il principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, sancito dall'art. 97 Cost., impone all'Ente locale di esaminare compiutamente la fattispecie concreta, senza aggravare indebitamente il procedimento, e di concluderlo con un provvedimento espresso, nel rispetto dei termini e delle garanzie procedimentali previsti dalla legge sul procedimento amministrativo. L'Amministrazione non può limitarsi a eccepire carenze documentali, senza valutare l'intero complesso istruttorio e le eventuali integrazioni prodotte dal richiedente, in un'ottica di semplificazione e non aggravamento del procedimento. Il silenzio serbato illegittimamente dall'Ente locale, in violazione dei principi di buon andamento e imparzialità, determina l'obbligo di provvedere entro un termine perentorio, senza necessità di nomina di un commissario ad acta, atteso che, in caso di ulteriore inerzia, si produrranno gli effetti del silenzio-assenso previsti dalla legge, a tutela del legittimo affidamento del privato e dell'esercizio del diritto edificatorio.

Sentenza completa

N. 00903/2012
REG.RIC.

N. 01991/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00903/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 903 del 2012, proposto da Spadavecchia S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso l'avv. ((omissis)) in Bari, via Dante, 25;

contro

Comune di Andria, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso l'avv. ((omissis)) in Bari, via Abate Gimma, 147;

per l'annullamento del silenzio-rifiuto

serbato dal Comune di Andria sulle istanze sull'atto stragiudiziario d’invito e diffida, notificato dalla società ricorrente in data 30 aprile 2012, volto ad ottenere la conclusione del procedimento relativo alla pratica…

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