Cassazione penale Sez. III sentenza n. 11076 del 23 dicembre 1983

ECLI:IT:CASS:1983:11076PEN

Massima

Massima ufficiale
In virtù della autonomia del diritto penale rispetto agli altri rami del diritto, la legge 8 marzo 1975, n. 39, che ha fissato la maggiore età al compimento del diciottesimo anno, non spiega alcuna influenza sulla normativa di cui all'art. 4 n. 2 legge 20 febbraio 1958, n. 75, sulla prostituzione, che prevede quale circostanza aggravante l'aver commesso il fatto ai danni di persona minore degli anni ventuno. Infatti la maggiore tutela in riferimento all'etàè dettata nella prospettiva della gravità dei reati e della rilevanza del fenomeno della prostituzione in danno dei valori sociali tutelati.

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