Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1317 del 3 febbraio 1993

ECLI:IT:CASS:1993:1317CIV

Massima

Massima ufficiale
In materia di appalto, l'accettazione dell'opera non si identifica con la presa in consegna, ma rappresenta un atto di volontà, diretto ad accogliere la prestazione eseguita, che comporta l'esonero dell'appaltatore per vizi e le difformità riconoscibili ed il diritto al pagamento del prezzo (artt. 1665, 1667 c.c.). Ne consegue che incombe sull'appaltatore stesso, trattandosi di effetti a lui favorevoli, l'onere di provare che il committente ha accettato l'opera, dopo essere stato invitato e messo in condizione di verificarla, e che, una volta provata tale accettazione, è onere del committente di fornire la prova che essa è avvenuta con riserva (e che, quindi, anche per i vizi riconoscibili è dovuta la garanzia).

Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.