Cassazione penale Sez. III ordinanza n. 43921 del 29 novembre 2021

ECLI:IT:CASS:2021:43921PEN

Massima

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Il giudice, nell'esercizio della propria funzione giurisdizionale, è tenuto a pronunciare sentenze e ordinanze nel rispetto dei principi di correttezza formale e di tutela dell'affidamento delle parti processuali. L'errore materiale, ove riscontrato nell'intestazione o in altri elementi non essenziali del provvedimento, può essere corretto d'ufficio dal giudice ai sensi dell'art. 130 c.p.p., senza necessità di rinnovare il procedimento, al fine di assicurare l'integrità e la completezza del provvedimento giurisdizionale. Tale potere di correzione, che non incide sul contenuto dispositivo della decisione, mira a garantire la certezza del diritto e l'affidamento dei consociati nell'esercizio della funzione giurisdizionale, evitando che meri errori materiali possano inficiare la validità del provvedimento. Il giudice, nel disporre la correzione, deve limitarsi a rettificare l'errore, senza introdurre modifiche o integrazioni non strettamente necessarie allo scopo, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti. La correzione dell'errore materiale, pertanto, rappresenta uno strumento a disposizione del giudice per garantire l'integrità e la correttezza formale del provvedimento giurisdizionale, senza incidere sulla sostanza della decisione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACETO Aldo - Presidente

Dott. GENTILI Andrea - rel. Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano - Consigliere

Dott. REYNAUD ((omissis)) - Consigliere

Dott. MACRI' Ubalda - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
nel giudizio su ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la ordinanza n. 345(2020 del Gip del Tribunale di Palermo del 20 febbraio 2020;
lette le conclusioni del Pm, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ((omissis)), che ha chiesto procedersi alla correzione.
RILEVATO
che nella intestazione della sentenza n. 5205/2021 pronunziata da questa Terza Sezione penale della Corte di cassazione in data 13 novembre 2020, i cui motivi sono stati depositati il successivo 10 febbraio 2021, nella elenc…

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