Cassazione penale Sez. I sentenza n. 856 del 27 gennaio 1996

ECLI:IT:CASS:1996:856PEN

Massima

Massima ufficiale
L'esercizio di un diritto tutelato costituzionalmente, come quello di sciopero, qualora comporti l'astensione dalle udienze, costituisce legittimo impedimento del difensore e determina il rinvio del dibattimento, sempre che l'adesione del difensore allo sciopero nazionale di categoria sia stata tempestivamente comunicata all'ufficio procedente, giacché l'astensione proclamata da associazioni di categoria non è giuridicamente vincolante per il singolo associato, che è libero di aderire, o non, allo sciopero. (Fattispecie nella quale la S.C., in considerazione della mancata comunicazione, da parte del difensore, della sua adesione allo sciopero nazionale degli avvocati all'ufficio procedente, ha escluso la sussistenza di un suo legittimo impedimento e, di conseguenza, la nullità assoluta di cui all'art. 178, lett. c) - cod. proc. PEN.).

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