ECLI:IT:CASS:2002:29893PEN
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il tribunale di Modena in composizione monocratica aveva condannato M. E. alla pena di mesi due e giorni dieci di reclusione -sostituita dalla multa di lire 5.250.000- per i reati di lesioni volontarie e danneggiamento in danno di R. M. Con sentenza 13 febbraio 2001 la corte d'appello di Bologna, parzialmente riformando detta decisione, assolveva il M. dal reato di danneggiamento e, riconosciuta l'attenuante della provocazione in ordine alle lesioni, riduceva la pena inflitta a mesi uno di reclusione, sostituita con la corrispondente multa.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato deducendo manifesta illogicità della motivazione, laddove senza adeguata valutazione delle risultanze istruttorie, la corte territoriale ha ritenuto l'attendibilità dei testimoni della parte civile escludendola, invece, per i testimoni dell'imputato, sul solo presupposto della inconciliabilità delle rispettive ricostruzioni. Lamenta …
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