Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3425 del 18 novembre 1986
ECLI:IT:CASS:1986:3425PEN
Massima
Massima ufficiale
Dall'art. 12 legge 27 dicembre 1956 n. 1423 sulle misure di prevenzione si deve trarre argomento per affermare che lo stato di detenzione del proposto e` incompatibile con la esecuzione della misura di prevenzione, la quale potra` avere inizio solo dopo la cessazione dello stato di carcerazione, ma non con l'applicazione della stessa misura, dato che per questa si richiede soltanto l'attualita` della pericolosita` sociale. Ma la compatibilita` fra detenzione ed applicazione di misura di prevenzione significa soltanto l'assenza di ostacoli, di fatto o giuridici, alla ricorrenza contemporanea dei due termini, ossia la possibilita`, non l'automaticita`, di tale ricorrenza contestuale, ne` significa che la presenza della detenzione renda superfluo l'esame sull'attualita`. Cio` in quanto, se e` vero che ben puo` ad uno stato di detenzione - e nonostante esso - accompagnarsi concretamente il permanere della pericolosita` sociale del proposto, manifestatosi per fatti sintomatici anche durante la privazione dello stato di liberta` personale, e` pero` anche vero che in linea di massima e` da presumere che l'avulsione del soggetto dal contesto sociale in cui ha operato, abbia troncato la precedente condotta di vita, cosi` facendo venire meno la concretezza e l'attualita` della pericolosita` sociale. In tali casi e` compito del giudice di merito il procedere agli accertamenti necessari, poiche` non si puo` fare luogo a misura di prevenzione ove la pericolosita` sociale non sia sussistente al momento della formulazione del relativo giudizio.
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